STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
Art. 1 - E' costituita
la libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI
INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici,
sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Art. 2 - L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano
professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica
italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di
lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a
favore dei propri iscritti
Art. 3 - Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della scuola
pubblica di ogni ordine e grado.
Art. 4 - L'adesione all'Associazione avviene attraverso il versamento di
una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei
Delegati.
Art. 5 - Gli associati possono costituire Gilde a tutti i livelli
territoriali, in relazione alla conformazione del sistema scolastico.
Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:
a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale
Art. 7 - L'Assemblea Nazionale e' l'organo sovrano dell'Associazione ne
stabilisce la linea politica e le forme organizzative.
E' l'unico organismo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e
definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica
nazionale.
E' l'organismo che approva e autorizza la firma del contrattoscuola.
E' sempre compito dell'Assemblea Nazionale deliberare sulla percentuale
(comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla
Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
Art. 8 - Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali,
funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo
Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili
con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.
Art. 9 - In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene con il
sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della
Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferenze in numero pari a
quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun
organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti
preventivamente all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi
diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia
libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione
sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente
deliberate dagli organi nazionali.
Art. 10 - Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall'assemblea nazionale fra gli
iscritti all'associazione, è il massimo organo di garanzia dell'associazione, ed
è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza
di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall'
A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le assemblee provinciali eleggono
il Collegio provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio
Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità
allo statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e
compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi
dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il Collegio deve riunirsi
entro 30 giorni dalla richiesta.Il Collegio Nazionale dei probiviri è competente
a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche
nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della
stessa in organismi esterni. Il Collegio Nazionale funge anche da organo di
appello avverso le decisioni dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un
ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie
controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la
propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del
Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale
nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità
dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni
attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.
Art. 11 - Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea nazionale
fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione,
accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3
membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra
effettivi e supplenti".
Art. 12 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della
Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale.
Art.13 - La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di
attuazione della linea politica espressa dall'Assemblea Nazionale e alla
gestione politica e organizzativa dell'Associazione, di cui coordina, a livello
nazionale, le attività.
Art. 14 - L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.
a) E' costituita dai delegati designati dalle province in proporzione al numero
degli iscritti.
b) E' valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la stipula degli accordi
contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali
dell'Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il Collegio dei
Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.
Art. 15 - Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in
servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività
organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea
Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto delle norme interne
e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di Rappresentante
legale e processuale.
Art. 16 - Ad un membro dell'Associazione è attribuita la funzione di
Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel
corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle attività
patrimoniali e amministrative.
Art. 17 - Il Coordinatore regionale e la Delegazione trattante sono
eletti in un'Assemblea costituita dai delegati delle province all'Assemblea
nazionale.
L'Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All'Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in regola con gli
adempimenti statutari e regolamentari relativi all'elezione degli organismi
provinciali, tale regolarità è certificata dal Coordinatore Nazionale cui
vengono inviate copie dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata da almeno un
membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante, rappresentano
l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica regionale, in
rapporto alle competenze scolastiche che ad essa verranno attribuite.
Art. 18 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della
Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale.
L’Assemblea elegge altresì i collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore provinciale, rende
esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale. La Direzione provinciale deve
eleggere un Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza
processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con modalità definite nei
regolamenti provinciali.
Art.19 - L'Associazione si informa sul principio proporzionale della
rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata
limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono
esenti da compensi e indennità.
Art. 20 - Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a
favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi
di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto.In caso di
scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre
associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite
dall'assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge.
Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari
vengono redatti annualmente.
Art. 21 - Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi
contrattuali saranno sottoposti alla più ampia consultazione di base.
Art. 22 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea
Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Art. 23 - L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea
Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre
quarti (3/4) degli Associati.
Art. 24 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio
alle norme di Legge vigenti.