REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
Art. 1 - STRUTTURE
PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
Le Province, per avere diritto ad essere rappresentate nella Assemblea Nazionale
devono eleggere una Direzione Provinciale, un Coordinatore Provinciale e un
Tesoriere, nonché provvedere alle iscrizioni nelle forme stabilite a livello
nazionale. Possono iscrivere colleghi in quiescenza, che potranno svolgere
qualsiasi incarico, salvo quella di Coordinatore Provinciale. Le Assemblee
Provinciali potranno essere di delegati o di iscritti, e si doteranno di
Regolamenti autonomi conformi allo spirito di quelli nazionali. L'Assemblea
provinciale dei delegati può essere composta o da delegati eletti dagli iscritti
nelle singole scuole, o da delegati eletti dagli iscritti residenti in
articolazioni territoriali predefinite, secondo il principio di proporzionalità
sancito dallo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega nelle Assemblea Provinciali degli Iscritti. E’
inoltre obbligo, per le Direzioni Provinciali, redigere annualmente bilancio
consuntivo che è a disposizione di tutti i soci, entro il primo trimestre
dell’anno successivo.
Art. 2 - STRUTTURE REGIONALI
L'avvio della procedura di costituzione della struttura regionale avverrà, per
la prima volta, a cura della provincia con maggior numero di iscritti. Fatte
salve, comunque, le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le spese di funzionamento delle strutture regionali sono suddivise tra le
province in proporzione al numero degli iscritti.
Art. 3 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
1) L’AN è costituita dai delegati di ogni provincia. I voti (in ragione di uno
ogni 50 iscritti) attribuiti ad ogni provincia sono accertati in base agli
ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro. Fanno altresì parte di
diritto dell’A.N. il Coordinatore Nazionale, i membri della Direzione Nazionale
in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.Non
è previsto procedere ad accorpamenti interprovinciali nella definizione dei
voti”.
2) L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno:
Novembre, Marzo e Maggio. In via straordinaria e' convocata su richiesta di
almeno un terzo dei delegati nazionali o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti la Direzione Nazionale, previa approvazione della maggioranza della
Direzione stessa (cfr Capo III).
3) L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
4) L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi
diritto al voto, salvo per l'approvazione di modifiche statutarie e per la
definizione del quoziente di proporzionalità' che determina la composizione
dell'Assemblea stessa; in questi ultimi casi la maggioranza richiesta e' di 2/3
degli aventi diritto al voto.
5) L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore di Congresso,
elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei
Conti. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti con
votazione nella quale sia possibile esprimere non più di 3 preferenze sui 5 da
eleggere. I 3 che risulteranno con maggior numero di voti saranno i membri
effettivi , il 4° e il 5° saranno membri supplenti. Nei 60 gg. Precedenti, su
comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali
provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il biennio e i
delegati provinciali all’assemblea nazionale. All’inizio dell’Assemblea
nazionale congressuale, una commissione nominata dalla Direzione Nazionale
procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso stesso.
Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide l’attribuzione degli esoneri
sindacali.Congressi Straordinari sono convocati su richiesta dei due terzi della
DN o del 50% + 1 dei voti dell’assemblea nazionale
6) All’inizio dei suoi lavori l’Assemblea Nazionale approva, su proposta della
D.N. , il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
Art. 4 - ELEZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
L’elezione della Direzione Nazionale, da parte dell’Assemblea Nazionale, si
articola in due fasi:1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore
Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;2° fase –
l’Assemblea Nazionale elegge i quattordici restanti membri della Direzione
Nazionale con votazione nella quale sono esprimibili non più di dieci
preferenze.
Art. 5 - DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l’organo politico dell’Associazione ed è dotata di
tutti i poteri non specificamente attribuiti ad altri organi dell’Associazione.
La DN, convocata di norma, una volta al mese, è presieduta dal Coordinatore
Nazionale e da un Segretario verbalizzatore. Elegge al suo interno un tesoriere
nazionale, una Delegazione Politica e un vice coordinatore facente funzioni.Coordinatore
e Vice coordinatore sono membri di diritto della Delegazione Politica.La DN è
delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.
Art. 6 - DELEGAZIONE POLITICA
La delegazione politica, costituita da tre membri eletti dalla DN, più il
Coordinatore nazionale e il vice coordinatore, è l’organismo di gestione
politica in incontri ristretti a livello istituzionale.
Art. 7 - INCARICHI INDIVIDUALI
La DN dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne nomina i
responsabili affidando loro specifiche funzioni.
Art. 8 - COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
“Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I membri del Collegio,
iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi
nell’Associazione.Nelle province con un numero di iscritti superiore a 150, si
procede all’elezione di Collegi provinciali dei revisori dei conti, con modalità
analoghe a quelle previste per il Collegio nazionale”.
Art. 9 – VARIE
1) E' fatto obbligo a chiunque sia eletto ad incarichi all'interno della
Associazione di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni
anno, ad evitare discontinuita' fra il momento di iscrizione e l'esplicazione
dell'incarico stesso.
2) L'Assemblea Nazionale determina, ogni anno, con votazione a maggioranza
semplice, il numero degli esoneri a tempo pieno da concedere a personale A.T.A.
che svolga funzioni di segreteria nelle sedi dell'Associazione.