Prove Invalsi e compiti dei docenti
Valutazione dei
risultati
La
Legge 15 Marzo 1997, n. 59,
capo IV art.21, ha introdotto nelle istituzioni scolastiche l’Autonomia
organizzativa e didattica, la quale impone forme di verifica e di
valutazione dei risultati. Si può essere o meno d’accordo con l’autonomia,
ma non si può respingere lo strumento della
verifica, attraverso il quale deve essere rilevato anche il rispetto di
quelle condizioni ancora attribuite, dopo la Riforma del Titolo V della
Costituzione, alla potestà legislativa dello Stato come “la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;” e le “norme
generali sull'istruzione” (Costituzione italiana, Titolo V, art.117).
Quale tipo di
valutazione?
L’autonomia prevede forme di valutazione sia
interna che esterna. La legge istitutiva dell’autonomia (capo
IV art.21, comma 9) assegna alle scuole la valutazione interna
con “l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi”. Mentre il Decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 10, comma 1,
introduce le modalità della verifica
esterna: “Per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli
standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione
fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione
di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal
Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10
della legge 15 marzo 1997, n. 59.”
L’apposito organismo autonomo è stato poi
istituito con la Legge n. 258/1999: “Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, … è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto……... L'Istituto, al
quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, ...
In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e
l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed
analiticamente,[ …]” (art.1).
Con il D.Lgs. n. 286/2004, le competenze dell’Istituto -qui
ribattezzato come INVALSI- vengono ampliate: “L'Istituto:
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità
degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche
nel contesto dell'apprendimento permanente.”
(Art. 3).
La Legge 25 ottobre 2007, n. 176
ha deliberato che: “A decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 il
Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli
obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale
di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di
apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla
classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe
della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del
secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del
valore aggiunto realizzato dalle scuole. (Art. 1, comma 5) ed ha
introdotto nell’Esame di stato per la scuola secondaria di I grado,
una prova nazionale predisposta dall’Invalsi.
“L’esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e
specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla
suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente
alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti”. (art.1, comma 4 ter)
Con la Direttiva n. 67 del 30.07.2010
il
Ministro Gelmini ha:
a.
reiterato i contenuti dell’attività istituzionale dell’Invalsi
a cui spetta di: “provvedere,
sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15
settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche
delle soluzioni e degli strumenti già adottati per rilevare il valore
aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei
livelli di apprendimento degli alunni. Le prove dovranno essere effettuate
con soluzioni che ne garantiscano la corretta somministrazione e forniscano
adeguate garanzie sull’attendibilità dei dati, […]”
(punto 2);
b.
indicato le risorse finanziarie per tutta l’attività
dell’Istituto.
A
chi spetta la valutazione esterna?
Su questo punto, non paiono esservi dubbi: la valutazione esterna spetta,
per logica e per attribuzione normativa, ad un organismo esterno individuato
nell’Invalsi a cui sono stati attribuiti compiti istituzionali e risorse
finanziarie.
Quale ruolo spetta ai docenti in questa operazione?
Alla domanda sono state fornite molte risposte che spaziano da ipotesi di
rifiuto totale di ogni collaborazione, accompagnato da critiche nel
merito delle prove stesse ad altre di accettazione totale e pregiudiziale,
unita all’obbligo di lavoro straordinario di correzione, e di
contabilizzazione dei Test. (MIURA00DGOS prot. 2792 R.U./U./ 20 aprile 2011,
a firma del Direttore generale Carmela Palumbo).
Questa la posizione della Gilda, votata dall’ Assemblea nazionale del 27
marzo 2011
·
Limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi
interessate.
·
Rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei
test che deve correttamente essere fatto da chi ha predisposto i test.
·
Consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla
segreteria delle scuole perché essi li trasmettano
all’INVALSI per la valutazione dei risultati.
·
Richiedere ai DS il pagamento delle eventuali prestazioni
accessorie non previste dal CCNL e dai CCNI nei casi in cui i dirigenti
provvedano con ordine di servizio ad obblighi non previsti da alcuna norma
contrattuale.
Queste le motivazioni
La valutazione è una necessità istituzionale imposta dalla Legge
sull’Autonomia, che la si condivida o meno. Alle scuole spetta quella
interna, mentre all’Istituto designato spetta quella esterna. I
due tipi di valutazione -secondo il parere dell’avvocatura dello Stato- sono
stati sempre separati dal Legislatore: “La relazione organizzativa
fra INVALSI e istituzioni scolastiche è qualificabile dunque in termini di
autonomia. Se il legislatore avesse voluto introdurre una
relazione organizzativa tra INVALSI ed istituzioni scolastiche diversa
da quella, qualificabile in termini di autonomia, derivante dalla
attribuzione di funzioni amministrative distinte e parallele, attesa la
riserva di legge in proposito, avrebbe dovuto prevedere e disciplinare tale
diversa relazione, individuando esplicitamente il ruolo reciproco svolto da
un lato dall’INVALSI e dall’altro lato dalle istituzioni scolastiche. Per
come è disegnata dalla legge, la competenza amministrativa in ordine alle
verifiche ed alle prove determinate dall’Invalsi (così come in generale
l’intera sua competenza amministrativa) è “allocata” esternamente alle
istituzioni scolastiche.
La collaborazione richiesta alle
istituzioni scolastiche può essere di tipo meramente materiale nei limiti
delle determinazioni variamente adottate dall’INVALSI: distribuzione dei
test, vigilanza durante lo svolgimento, raccolta e spedizione.”
La “collaborazione istituzionale” richiesta nella circolare del Direttore
Palumbo è dunque dovuta da parte delle istituzioni scolastiche, che
devono predisporre le condizioni perché la rilevazione -e solo quella-
avvenga.
I
punti che non tengono
Molti affermano che i docenti dovrebbero occuparsi della
correzione e della contabilizzazione delle prove Invalsi, senza
dimostrarlo, disattendendo così il principio per cui l’onere della
prova spetta a chi accusa.
Le uniche verifiche che i docenti debbono correggere e contabilizzare sono
quelle relative all’Esame di stato della scuola secondaria di I grado,
poiché sono state considerate dalla Legge 176/2007 parte integrante
dell’Esame medesimo.
Per il resto.
a)
Il compito della valutazione è affidato, per legge, ad un organismo
esterno: quale altra legge trasferirebbe ai docenti
queste incombenze?
b)
L’Invalsi ha una funzione istituzionale: quale norma giustifica
che esso, organismo esterno passi ai docenti -che non hanno con
l’Invalsi alcun rapporto di dipendenza- questa sua funzione?
c)
I docenti hanno già una propria funzione istituzionale, la quale
discende direttamente dalla Costituzione e non dall’Invalsi.
E’ un dato di fatto che certi discorsi, orientati a convincere gli
insegnanti sulla bontà dell’operazione, si muovano solo sul piano
dell’opportunità e non su quello normativo.
Ma:
a)
l’autonomia è Legge, perfino inserita in Costituzione (Sono materie di
legislazione concorrente … istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche. Costituzione italiana, Titolo V,
Art. 117);
b)
dunque, gli organi decisionali delle scuole hanno l’autonoma di deliberare
internamente
prove di valutazione esterna;
c)
perciò, interventi che attengano alla sfera per così dire etica e non
a quella normativa sarebbero da circoscrivere al dibattito culturale e non
al rapporto interno all’amministrazione;
d)
ovvero, il motivo che dovrebbe indurre i docenti a correggere ed a
contabilizzare le prove Invalsi o si ritrova in una norma o non esiste.
A nostro avviso,
sarebbe
finalmente giunto il momento di riconoscere anche ai Docenti e ai loro
organi decisionali l’autonomia di deliberare, evitando di
suggerire aumenti di carico professionale, e quindi lavori aggiuntivi
-obbligatori- di dubbia validità giuridica e di merito.
